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Cantieri edili e formazione addetti antincendio

18/12/2019
ANTINCENDIO

La classificazione del livello del rischio incendio e la conseguente formazione richiesta agli addetti che entrano in un cantiere edile, è spesso motivo di discussioni tra imprese e committenza per il tramite del coordinatore della sicurezza.
 
L'attribuzione del livello del rischio per una qualsiasi attività, è determinata in ragione della "VALUTAZIONE DEL RISCHIO" coerentemente con quanto riportato nell'allegato I del DM 10/03/98 o, più recentemente anche avvalendosi del Codice di prevenzione incendi.
Senza scendere in particolari , la valutazione del rischio incendio deve, semplifcando molto, tenere in considerazione la presenza o meno di materiali infiammabili e la possibilità che le lavorazioni che si compiono possano essere causa di fonti di innesco.
 
Con questa premessa, molte attività di canitiere "tradizionali", (pensiamo ai lavori di muratura, gli scavi, il montaggio e smontaggio di ponteggi) potrebbero portare ad una classificazione del livello di rischio come BASSO. Nonostante questo, svolgendosi tali attività in contesti diversificati con possibili interferenze con altre lavorazioni condotte spesso da altre imprese, lo stesso  D.M. 10/03/1998 suggerisce di imputare il livello del rischio, almeno, a RISCHIO MEDIO con conseguente formazione degli addetti antincendio.
 
Il DM 10/03/98 infatti per quanto riguarda i cantieri edili (cfr. ALL. IX) stabilisce che siano da considerare a RISCHIO MEDIO "i cantieri temporanei e mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
Questa situazione è piuttosto comune nei cantieri edili ogni qual volta si fanno opere di impermeabilizzazione, saldatura o altre.
 
Per quanto riguarda invece il RISCHIO ELEVATO  il DM 10/03/98 ricomprende i "cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi."
Situazione questa, invece piuttosto residuale.
 
La classificazione del livello del rischio del singolo cantiere è un operazione che, comunque, va fatta dal committente per cui l'opera viene realizzata, mediante il coordinatore in fase di progettazione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Il coordinatore in fase di progettazione dovrebbe altresì  individuare anche come e da chi, viene garantita la gestione delle emergenze (di solito l'impresa affidataria)
 
Se, per caratteristiche speciali dello specifico cantiere, il CSP classificasse il cantiere come rischio elevato ed inserisse nel PSC la prescrizione per la quale tutte le maestranze debbano avere la formazione a rischio elevato, si tratterebbe di una richiesta contrattuale che comporterebbe dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) da riconoscere alle imprese.
Una richiesta di formazione degli addetti antincendio a rischio elevato in un cantiere dove non si utilizzano esplosivi, se non esplicitata nel PSC (che ricordiamo è un documento contrattuale) è da ritenersi pretestuosa e dovrebbe comunque comportare il ristoro dei costi eventualmente sostenuti per adempiere come costi della sicurezzza.